Art. 205
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 205

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In vigore dal 23 gen 1934
Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione. Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-205