Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 195
134 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato.
Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-195