Art. 188
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 188

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In vigore dal 23 gen 1934
Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello. Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali. Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-188