Art. 186
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 186

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In vigore dal 23 gen 1934
Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-186