Art. 170
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 170

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In vigore dal 23 gen 1934
Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-170