Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 169
108 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-169