Art. 163
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 163

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In vigore dal 23 gen 1934
Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-163