Art. 153
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 153

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In vigore dal 23 gen 1934
Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-153