Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo IV›Capo I
Art. 141
207 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.
In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.
Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-141