Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 14
14 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.
Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-14