Art. 119
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 119

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In vigore dal 23 gen 1934
Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-119