Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo III›Capo I
Art. 107
187 / 237In vigore dal 23 gen 1934
La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-107