Art. 105
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 105

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In vigore dal 12 feb 1971
Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a modifica dell'ultimo comma del presente articolo avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-105