Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 10
10 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell', ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-10