Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo XI
Art. 90
90 / 107In vigore dal 1 gen 1934
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-90