Art. 90
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo XI

Art. 90

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In vigore dal 1 gen 1934
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-90