Art. 88
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo X

Art. 88

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In vigore dal 1 gen 1934
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-88