Art. 8
Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo ICapo I

Art. 8

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In vigore dal 1 gen 1934
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-8