Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 8
8 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-8