Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VIII
Art. 79
79 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.
Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-79