Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VIII
Art. 77
77 / 107In vigore dal 1 gen 1934
L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.
Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell', la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.
Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-77