Art. 72
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 72

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In vigore dal 1 gen 1934
A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattarlo. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo. Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-72