Art. 67
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 67

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In vigore dal 1 gen 1934
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-67