Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 64
64 / 107In vigore dal 1 gen 1934
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-64