Art. 59
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 59

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In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui. La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli , un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa. Se la rivalsa, è tratta dal portatore, l'ammontare ne è intestato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal lungo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-59