Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 54
54 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-54