Art. 54
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 54

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In vigore dal 1 gen 1934
Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-54