Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 51
51 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
Il protesto per mancata accettazione,deve essere levato nei termini fissati dalla presentazione all'accettazione. Se la presentazione nel caso previsto dall' comma l° è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, Il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione:
Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-51