Art. 50
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 50

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In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: 1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; 2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-50