Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 50
50 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-50