Art. 46
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VI

Art. 46

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In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza. Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo. Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-46