Art. 44
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VI

Art. 44

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In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo. Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento: 1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso; 2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso; 3° al domicilio dell'indicato al bisogno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-44