Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VI
Art. 44
44 / 107In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.
Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:
1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
3° al domicilio dell'indicato al bisogno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-44