Art. 31
Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo III

Art. 31

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In vigore dal 1 gen 1934
L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma. Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-31