Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 14
14 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-14