Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 10
10 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del Commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-10