Art. 69
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo XI

Art. 69

71 / 78
In vigore dal 27 dic 1933
Quando l'avvocato generale dello Stato viene comunque a conoscenza di fatti che possano dar luogo alle sanzioni disciplinari contemplate dal secondo comma dell' del testo unico, invita l'impiegato a giustificarsi, dopodichè provvede nei limiti della sua competenza. Se invece ritiene che i fatti possono dar luogo a sanzioni più gravi designa un funzionario perché proceda agli accertamenti del caso e compia gli altri atti che secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono di competenza dell'ufficio del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-69