Art. 68
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo X

Art. 68

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In vigore dal 13 nov 1936
L'avvocato generale dello Stato ha facoltà di proporre il collocamento a riposo d'ufficio degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, degli impiegati d'ordine e subalterni quando abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età con 20 di servizio, ancorchè non ne facciano domanda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-68