Art. 66
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo X

Art. 66

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In vigore dal 27 dic 1933
L'avvocato generale dello Stato propone le dispense dal servizio degli impiegati d'ordine e subalterni per motivi di salute e per gli altri motivi determinati dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le comunicazioni di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, sono fatte dal segretario generale.
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