Art. 61
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IX

Art. 61

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In vigore dal 27 dic 1933
Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell' del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-61