Art. 60
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VIII

Art. 60

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In vigore dal 27 dic 1933
Le ferie ed i congedi possono essere revocati od interrotti dall'avvocato generale dello Stato quando esigenze di servizio lo richiedono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-60