Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo VIII
Art. 57
59 / 78In vigore dal 13 nov 1936
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, possono essere mandati in missione in altro ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Le indennità di missione sono liquidate con le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-57