Art. 56
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VIII

Art. 56

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In vigore dal 27 dic 1933
I sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali dello Stato possono, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato essere destinati a coprire rispettivamente posti vacanti di avvocato distrettuale o di sostituto avvocato generale dello Stato, assumendo il titolo inerente alla nuova funzione e nel rispettivo ruolo il posto determinato dalla loro anzianità nel grado quarto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-56