Art. 52
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VII

Art. 52

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In vigore dal 13 nov 1936
L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte consistono: 1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale; 2° nella redazione di atti della procedura civile e penale; 3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario. La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonché procedura civile e procedura penale. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sarà minore di un mese. La Commissione giudicatrice del concorso è composta, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale o da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli , da 17 a 25, 27 e 29. Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti. Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell', esclusa l'ultimo comma, e dell'; a parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

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Pro

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