Art. 51
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VI

Art. 51

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In vigore dal 27 dic 1933
Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli a 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'interessato che vi appone la data e la firma. Egli può ricorrere alla Commissione del personale entro quindici giorni dalla comunicazione. In tale caso la Commissione, avuti i chiarimenti dal superiore che ha assegnato la qualifica, formula quella definitiva con deliberazione non soggetta ad alcun gravame. Qualora la qualifica sia stata attribuita dal vice avvocato generale dello Stato, questi non prende parte alla deliberazione. Gli anni per i quali è stata attribuita una qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.
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