Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo VI
Art. 49
51 / 78In vigore dal 13 nov 1936
Per gli avvocati dello Stato tino al grado quinto compreso e per gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono compilate entro il mese di gennaio di ciascun anno le note di qualifica.
Per gli avvocati dello Stato ed procuratori dell'Avvocatura dello Stato che durante l'anno abbiano prestato servizio successivamente presso diversi uffici, le note di qualifica sono date dal capo dell'ufficio presso cui si trovano al momento della compilazione di esse, tenuto conto delle informazioni che saranno fornite dai capi degli uffici, alle dipendenze dei quali durante l'anno i funzionari medesimi hanno prestato servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-49