Art. 38
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoSez. II

Art. 38

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In vigore dal 27 dic 1933
Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli a 25, 27 e 29. Per l'ammissione alla prova orale i candidati devono avere conseguito una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi. Nell'assegnazione del punto per la prova orale sarà tenuto conto della conoscenza che il candidato abbia dimostrato di possedere della dattilografia e stenografia. La votazione complessivà è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. Sono nel resto applicabili le disposizioni degli , ultimo comma, 30 e 31.
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