Art. 34
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoSez. II

Art. 34

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In vigore dal 27 dic 1933
I posti vacanti nel grado di alunno d'ordine dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti mediante esame di concorso. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo quanto è disposto nell' del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina nella carriera d'ordine, per essere ammessi al concorso occorre: a) aver compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni venticinque, fatta eccezione per coloro che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti; b) aver conseguito la licenza da un Istituto medio d'istruzione di primo grado Regio o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente ai sensi dell', lettera c), del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e sue modificazioni. Per l'ammissione al concorso si applicano le disposizioni degli , ultimo comma, e 11 del presente regolamento.
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