Art. 33
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 33

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In vigore dal 15 ott 2011
Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati all'Avvocatura generale nonché gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell' del testo unico prestano il giuramento prescritto dall' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avanti all'avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati alle Avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.

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