Art. 28
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 28

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In vigore dal 15 ott 2011
La somma dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale determina la classificazione dei concorrenti. Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di procuratore dello Stato. La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte e in quella orale. A parità di punti, salvo quanto è disposto nell', la Commissione deve dare la preferenza ai più anziani di età.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-28