Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 26
26 / 78In vigore dal 15 ott 2011
1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all', comma 1. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-26