Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 24 ter
35 / 78In vigore dal 15 ott 2011
1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall', la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalità indicate dall'.
2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l', secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.
5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-24-ter