Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 22
22 / 78In vigore dal 27 dic 1933
con deliberazione della Commissione è immediatamente escluso dagli esami chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la loro disciplina.
Per le infrazioni commesse durante la prova scritta la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.
Nei casi più gravi, con decreto del Capo del Governo, il concorrente può, su proposta della Commissione, essere escluso anche da concorsi successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-22