Art. 2
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo I

Art. 2

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In vigore dal 27 dic 1933
Le Avvocature distrettuali dello Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-2