Art. 1
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo I

Art. 1

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In vigore dal 27 dic 1933
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. . L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma. Provvede pure alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nella circoscrizione della Corte di appello di Roma.
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